PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Tra gli interventi urgenti del Ministero per i beni e le attività culturali è compreso il progetto di valorizzazione turistica, culturale ed ambientale dell'antico itinerario della Via Lauretana.
      2. Per la realizzazione del progetto di cui al comma 1 sono finanziate proposte d'intervento mirate al conseguimento dei seguenti obiettivi:

          a) realizzazione di opere di restauro scientifico e risanamento conservativo di manufatti di interesse storico, artistico e ambientale esistenti sul territorio interessato dall'antico tracciato della Via Lauretana, di proprietà di enti pubblici, enti ecclesiastici, enti morali, privati cittadini, ai fini del ripristino o del miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione;

          b) attuazione di interventi volti al recupero di tratti originali dell'antico tracciato, alla progettazione di eventuali varianti e alla loro interconnessione con le strade esistenti, al fine di migliorarne la possibilità di rivisitazione.

Art. 2.

      1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un fondo speciale di 50 milioni di euro per il triennio 2006-2008.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo stanziamento di cui al comma 1 è attribuito alle regioni Umbria e Marche e ripartito, ai sensi dell'articolo 3, in ragione dei programmi di recupero e di rilancio presentati da ciascuna regione.

 

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Art. 3.

      1. Il fondo speciale di cui all'articolo 2 è gestito da un Comitato nazionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed incaricato della ripartizione territoriale delle risorse in base ai progetti di intervento presentati. Del Comitato fanno parte un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, un rappresentante della regione Umbria, un rappresentante della regione Marche, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, per quanto concerne la promozione turistica, e un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene agli interventi sulla rete stradale esistente.

Art. 4.

      1. Per gli interventi previsti riguardanti beni non statali sono concessi, nei limiti della quota prevista dal piano di spesa pluriennale, contributi a carico del fondo speciale di cui all'articolo 2, fino ad un importo massimo pari al 30 per cento della spesa riconosciuta.
      2. I contributi di cui al comma 1 possono essere corrisposti sia in corso d'opera, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, sia a saldo finale previa verifica da parte della regione competente.
      3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di una convenzione tra la regione competente ed il privato; gli obblighi assunti da quest'ultimo sono determinati dalla regione e devono comunque prevedere la non trasferibilità degli immobili per almeno un decennio e la conservazione della destinazione d'uso prevista in progetto per lo stesso periodo.

Art. 5.

      1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge le amministrazioni competenti possono avvalersi della collaborazione

 

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delle associazioni di volontariato presenti sul territorio che esprimono una volontà diffusa di tutela dei beni culturali ed ambientali, favorendone la completa fruizione.

Art. 6.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2006, 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 15 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.